Riportiamo in estrema sintesi gli argomenti esposti con ricchezza di particolari dallavvocato jugoslavo Kosta Cavoski e dagli avvocati canadesi Herman e Black. I testi completi sono disponibili sul sito www.pasti.org.
Il Tribunale Penale Internazionale per i Crimini di Guerra è stato istituito dal Consiglio di Sicurezza dellONU (risoluzione n. 808 del 22 febbraio e 827 del 25 maggio 1993) su forte pressione degli Stati Uniti (nella persona di Madeleine Albright) in assenza di qualsiasi base legale. Il Consiglio di Sicurezza non ha il potere di fare leggi e istituire tribunali. Come lo stesso segretario generale dellONU ebbe a riconoscere, un tribunale internazionale avrebbe potuto essere creato solo sulla base di un trattato internazionale debitamente ratificato dagli stati interessati. Gli Stati Uniti imposero invece la creazione del tribunale come misura straordinaria del Consiglio di Sicurezza per "ristabilire la pace e la sicurezza internazionali" sulla base del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Si tratta delle procedure con cui gli USA sono riusciti in alcune circostanze (guerra di Corea, guerra del Golfo) a dare una copertura ONU ai loro interventi imperialisti, salvo mostrare di poterne fare benissimo a meno in altri casi (non ultimo proprio il bombardamento della Jugoslavia nel 1999). La natura di "misura speciale" del Tribunale rende il termine stesso di "tribunale" e lassociazione con il diritto e la giustizia assai equivoca. E un equivoco voluto. Non a caso è stata scelta la sede dellAja, cioè la città che ospita quel vero tribunale che è la Corte Internazionale.
Il carattere speciale del Tribunale e lassenza di base legale ha per conseguenza unaltra importante innovazione nel campo giuridico: si attribuisce al Tribunale stesso il compito di stabilire leggi, regole e procedure. Il Tribunale legifera su se stesso, si dà le proprie regole. Lo ha fatto una prima volta nel febbraio 1994, salvo poi cambiarle più volte, con una procedura interna estremamente disinvolta (approvazione per fax, senza dibattito nè procedure di garanzia - art. 6) , adattandole di volta in volta ai "bisogni" che sorgono. Le leggi che il Tribunale si dà possono essere retrospettive, cioè possono essere adattate post eventum alle necessità dellaccusa. Naturalmente la procedura può essere cambiata in corso dopera dallaccusa, non certo dalla difesa che non ha al riguardo alcun potere. Laccusa può condurre le indagini a proprio piacimento, senza sottostare ad alcun controllo, può arrestare a piacimento sulla base di accuse segrete di informatori segreti e spedire le persone fermate direttamente all'Aja dove saranno sicuramente condannate in modo esemplare.
Su queste premesse non cè da stupirsi se Il Tribunale viola praticamente tutti i criteri di un giusto processo: non mantiene separata laccusa dal giudizio; non accorda il diritto alla libertà provvisoria o a un processo celere; non ha una definizione chiara dellonere della prova richiesto per una condanna; non ha un organismo indipendente presso cui ricorrere in appello; viola il principio secondo cui un imputato non può essere processato due volte per lo stesso reato. Un sospetto, anche in assenza di imputazione, può essere trattenuto in carcere per 3 mesi, un tempo più che sufficiente a estorcergli confessioni che poi, come stabilito dallart. 92 saranno ritenute valide a meno che il loro autore non possa provare il contrario. Il Tribunale può rifiutare un avvocato della difesa o decidere di non ascoltarlo perchè lo ritiene "aggressivo" (art. 46). Laccusa, con lapprovazione dei giudici, può impedire alla difesa di avere accesso a libri, documenti, fotografie e altri elementi che vengono addotti come prove (art. 66). Le fonti di informazione possono rimanere segrete. In pratica ciò significa che i servizi segreti dei paesi che sono intervenuti in Jugoslavia possono riempire i loro dossier di accuse raccolte con qualsiasi mezzo o inventate senza doverle sottoporre ad alcun controllo o verifica. Le imputazioni e i nomi degli imputati possono rimanere segreti "nellinteresse della giustizia" (art. 53) precludendo così allimputato ogni possibilità di difendersi.
Lart. 32 dello Statuto prevede che le spese siano previste nel bilancio generale dellOnu, ma questa clausola viene regolarmente violata. Di fatto il finanziamento è venuto direttamente dal bilancio USA (e ciò mentre gli Stati Uniti si rifiutavano di far fronte al loro debito con lONU che avrebbe così potuto assicurare il finanziamento) o da fondazioni e finanziarie tra cui spiccano nomi come Soros, Rockefeller e varie multinazionali.