Il progetto di legge sulle libertà sindacali
presentato da Nino Pasti alla VIII Legislatura
8 aprile 1983


DISEGNO DI LEGGE

Art 1 - In ogni unità funzionale di enti pubblici o unità produttiva possono essere costituite, indipendentemente dal fatto che siano o no firmatarie di contratto nazionale o provinciale, organizzazioni sindacali aziendali, purchè‚ questo avvenga per iniziativa di almeno il 5% dei lavoratori interessati per le unità funzionali o produttive fino a 5000 dipendenti. Per le unità funzionali o produttive con più di 5000 addetti, il numero minimo di aderenti richiesto per la formazione di nuove strutture sindacali è di 300. Le organizzazioni sindacali costituite sulla base del primo e del secondo comma, hanno pieno titolo a contrattare tutte le questioni sindacali che hanno attinenza al rapporto di lavoro dell'unità produttiva o funzionale di riferimento. Esse, inoltre, possono costituire coordinamenti nazionali e di settore e acquisiscono in rapporto a ciò il diritto ai relativi livelli di contrattazione. Gli organismi dirigenti delle strutture sindacali di cui al primo comma possono essere eletti sia dagli associati, sia tramite elezione da parte di tutto il personale impiegato nell'unità produttiva o funzionale. Per le quote associative valgono i criteri previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.


Art 2 - Alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 1 sono concessi gli stessi diritti previsti dalla legge 20 1970, n. 300, in ordine;

a) alla concessione di locali da parte del datore di lavoro per svolgere attività sindacali;
b) al diritto di affissione e di circolazione della stampa sindacale;
c) ai permessi retribuiti per i dirigenti;
d) al diritto di convocare assemblee dei lavoratori;
e) all'indizione di referendum approvativi degli accordi sindacali.


Per quanto riguarda il monte ore disponibile per le assemblee e i permessi sindacali di cui alle lettere c) e d) valgono le norme relative ai contratti di categoria o, in mancanze di una regolamentazione, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300.


Art 3 - Indipendentemente dall'iniziativa delle organizzazioni sindacali costituite in ogni unità produttiva o in ogni entità funzionale di ente pubblico, i lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblee su questioni di ordine sindacale, purchè‚ l'assemblea sia richiesta da almeno il 5 per cento dei lavoratori interessati.
Le assemblee possono essere tenute sia per l'intera unità produttiva o funzionale, sia per reparti di esse. Le modalità relative sono quelle previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.


Art. 4 - Per avere validità, gli accordi sindacali nazionali, provinciali o aziendali, sia per il settore privato che per quello pubblico, debbono essere sottoposti a referendum, con votazione segreta.
Il referendum deve essere indetto dalle organizzazioni firmatarie degli accordi entro quindici giorni dalla loro firma.
L'organizzazione del referendum è demandata ad una commissione composta da un eguale numero di esponenti di tutte le organizzazioni sindacali costituite nell'unità produttiva o nelle unità funzionali degli enti pubblici.
Il referendum approvativo degli accordi sindacali può riguardare anche soltanto una parte di tali accordi, ove gli interessati in misura di almeno il 10 per cento ne facciano richiesta.



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